Genesi del Consiglio superiore della magistratura
Il Consiglio superiore della magistratura compare nella legge 30 agosto 1883 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, che designa così la Corte di cassazione, deliberando tutte le sezioni unite, per conoscere la disciplina dei magistrati.
LA COSTITUZIONE del 27 ottobre 1946 lo rende un organo costituzionale autonomo. Consacrato nel titolo IX della Costituzione, che sancisce la volontà di fondare una giustizia indipendente, il Consiglio è quindi presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre il guardasigilli è il Vicepresidente. È costituito da sei membri eletti dall'Assemblea nazionale, quattro magistrati eletti dai loro pari e due membri nominati, nell'ambito delle professioni giudiziarie, dal Presidente della Repubblica. Le competenze del Consiglio sono ampliate. Propone al Presidente della Repubblica la nomina dei magistrati giudicanti. Assicura la disciplina e l'indipendenza di questi magistrati, nonché l'amministrazione dei tribunali giudiziari. Di fatto, però, non eserciterà quest'ultima competenza.
La Costituzione del 4 ottobre 1958 riforma l'istituzione. La sua composizione è modificata attorno al Presidente della Repubblica e al guardasigilli, che restano Presidente e Vicepresidente, nove membri sono nominati dal Capo dello Stato, sia direttamente (due personalità qualificate), sia su proposta dell'ufficio della Corte di cassazione (sei magistrati) o dell'assemblea generale del Consiglio di Stato (un consigliere di Stato). I poteri del Consiglio sono limitati dato che il precedente Consiglio non è stato in grado di esercitare tutte le sue prerogative. Propone al Presidente della Repubblica solo la nomina dei magistrati giudicanti della Corte di cassazione e dei primi presidenti di corte d’appello. Esprime un semplice parere sul progetto di nomina degli altri magistrati giudicanti. È confermato come consiglio di disciplina dei magistrati.
La legge costituzionale del 27 luglio 1993 e la legge organica del 5 febbraio 1994 riformano profondamente l'istituzione risultante dalla Costituzione del 1958, sia sulla composizione del Consiglio che sulle sue attribuzioni. Vengono create due sezioni, una competente per i magistrati giudicanti, l'altra per i magistrati della procura. Il Consiglio resta presieduto dal Presidente della Repubblica; il guardasigilli ne assicura la vicepresidenza. Tuttavia, i sei magistrati che costituiscono ciascuna delle sezioni sono d'ora in poi eletti: cinque magistrati giudicanti e un magistrato della procura per la sezione competente per i magistrati giudicanti, e cinque magistrati della procura e un magistrato giudicante per la sezione competente per i magistrati della procura. Questo sistema simboleggia l'unità del corpo giudiziario. Il Consiglio è inoltre costituito da quattro membri comuni a entrambe le sezioni, nominati dal Presidente della Repubblica, dai Presidenti dell'Assemblea nazionale e del Senato e dall'Assemblea generale del Consiglio di Stato.
Le prerogative del Consiglio vengono rafforzate. D'ora in poi, procede non solo alla nomina dei magistrati della Corte di cassazione e dei primi presidenti delle corti d'appello, ma anche a quella dei presidenti dei tribunali di primo grado. Per tutti i magistrati giudicanti che non rientrano nel potere di proposta del Consiglio è richiesto un parere vincolante. In caso di parere non conforme, il Ministro della Giustizia deve tenerne conto. Infine, alla sezione del Consiglio competente per i magistrati della procura, viene attribuito un potere di semplice parere, favorevole o sfavorevole, per tutte le nomine dei magistrati della procura, ad eccezione di quelli i cui incarichi sono coperti in Consiglio dei ministri, procuratore generale presso la Corte di Cassazione e procuratori generali presso le corti d'appello.
La legge organica del 25 giugno 2001 modifica il metodo di elezione dei magistrati diversi dai membri della Corte di cassazione e dai vertici della corte e della giurisdizione, della procura generale e della procura, adottando lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il metodo dei più alti resti, senza voto disgiunto né voto preferenziale. Modifica, inoltre, la modalità di rinvio e la modalità di funzionamento del Consiglio che delibera in formazione disciplinare.
La legge n° 2008-724 del 25 luglio 2008 di ammodernamento delle istituzioni della Quinta Repubblica e la legge organica n° 2010-830 del 22 luglio 2010, relativa all'applicazione dell'articolo 65 della Costituzione, riformano ancora una volta il Consiglio superiore della magistratura su tre punti: la sua composizione e il suo funzionamento, le modalità di nomina dei magistrati e la possibilità, per le parti in giudizio, di sporgere denuncia contro un magistrato dinanzi al Consiglio.
Allegati
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo costituzionale la cui missione è definita dall'articolo 64 della Costituzione della Repubblica francese del 4 ottobre 1958 e la composizione definita dall'articolo 65 dello stesso testo.
Art. 64. -
Il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio superiore della magistratura.
Una legge organica stabilisce lo stato giuridico dei magistrati.
I magistrati giudicanti sono inamovibili.
Art. 65. -
Il Consiglio superiore della magistratura comprende due sezioni, una competente per i magistrati giudicanti, l’altra per i magistrati della procura.
La sezione competente per i magistrati giudicanti è presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati giudicanti e un magistrato della procura, un consigliere di Stato, designato dal Consiglio di Stato, un avvocato e sei personalità qualificate non appartenenti né al Parlamento né all’ordine giudiziario, né all’ordine amministrativo. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell’Assemblea nazionale e il Presidente del Senato designano, ciascuno, due personalità qualificate. La procedura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 13 è applicabile alle nomine delle personalità qualificate. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea del parlamento sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione permanente competente dell’assemblea interessata.
La sezione competente per i magistrati della procura è presieduta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati della procura e un magistrato giudicante, nonché il consigliere di Stato, l’avvocato e le sei personalità qualificate citate al secondo comma.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati giudicanti formula proposte per le nomine dei magistrati giudicanti nella Corte di cassazione, di primo presidente di corte d’appello e di presidente di tribunale. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati su suo parere vincolante.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle nomine relative ai magistrati della procura.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati giudicanti delibera in qualità di consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti. In tale caso essa si compone, oltre che dei membri citati al secondo comma, del magistrato giudicante membro della sezione competente per i magistrati della procura.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle sanzioni disciplinari che li riguardino. In tale caso essa si compone, oltre che dei membri citati al terzo comma, del magistrato della procura membro della sezione competente per i magistrati giudicanti.
Il Consiglio superiore della magistratura si riunisce in formazione plenaria per rispondere alle richieste di parere formulate dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 64. Si pronuncia, con la stessa formazione, sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati e su ogni altra questione relativa al funzionamento della giustizia, ove investito dal Ministro della giustizia. La formazione plenaria si compone di tre dei cinque magistrati giudicanti citati al secondo comma, di tre dei cinque magistrati della procura di cui al terzo comma nonché del consigliere di Stato, dell’avvocato e delle sei personalità qualificate di cui al secondo comma. È presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione, che può sostituire il procuratore generale presso tale tribunale.
Tranne che in materia disciplinare, il Ministro della giustizia può partecipare alle sedute delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura può essere adito da una parte in giudizio alle condizioni stabilite con legge organica.
Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.